Prevenzione incendi: in Gazzetta le norme tecniche per le attività scolastiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.197 del 24-8-2017 entra in vigore la regola tecnica verticale recante disposizioni di prevenzione incendi relativi a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, collegi e accademie, con affollamento superiore a 100 occupanti
Il suddetto decreto in vigore il 25 agosto 2017.
Vediamo i campi di applicazione.
ABITI DI APPLICAZIONE. Secondo il decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2017 tali norme si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
Tali norme si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
Nel decreto si specifica inoltre che al termine del monitoraggio previsto all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, verranno verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni del decreto del 7 agosto 2017, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche precedenti, ossia il decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.

ESCLUSIONI. Sono esclusi dal campo di applicazione le scuole aziendali e ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche per le quali le presenti norme possono costituire un utile riferimento.

Ministero-Interno-decreto-7-agosto-2017

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