Detrazione 70% e 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni: ecco il vademecum Enea

L’incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, è prevista una detrazione pari al 65% o maggiore delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Gli interventi ammissibili sono quelli che conducono a:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • miglioramento termico dell’edificio (isolamento termico, pavimenti, infissi)
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

La detrazione spetta per le spese sostenute dal contribuente relative a:

  1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella allegata a dm 11 marzo 2008 modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  2. interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (muri), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi. Il valore massimo della detrazione di 60.000 euro. In tal caso occorre rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, previsti in un’apposita tabella (dm 11 marzo 2008 modificato dal decreto 26 gennaio 2010). E’ agevolabile anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  4. interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzioneIl valore massimo della detrazione è 30.000 euro
  5. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Il valore massimo della detrazione è 30.000 euro
  6. interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  7. acquisto e la posa in opera delle schermature solari, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  8. acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro
  9. acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, sostenute dal 1° gennaio 2016. Questi dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto

Vademecum Enea detrazione 70 e 75%

L’Enea ha pubblicato un vademecum sulle detrazioni fiscali del 70 e 75% relative agli interventi di efficientamento energetico delle parti comuni.

Parti comuni di edifici condominiali

È prevista la possibilità fino al 31 dicembre 2021 della detrazione fiscale per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni di:

  1. edifici condominiali
  2. istituti autonomi per le case popolari

In questo caso la detrazione aumenta. Si ha:

  • detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio su una spesa complessiva non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
  • detrazione del 75% per miglioramento della prestazione energetica invernale e estiva  che conseguano almeno la qualità media di cui al dm 26 giugno 2015. La spesa complessiva massima è pari a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati.

I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati.

Detrazione 70% e  75%, chi può usufruirne

Possono usufruire della detrazione del 70% e del 75%:

  • coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica
  • gli aventi diritto sulle unità immobiliari costituenti l’edificio in regola con il pagamento dei tributi previsti

E’ possibile, per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni optare per la cessione del credito.

Detrazione 70% e  75%, limiti di spesa

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2017.

Detrazione 70% e  75%, requisiti generali

Alla data della richiesta di detrazione, l’edificio deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso. Deve essere dotato di impianto di riscaldamento (centralizzato o impianti autonomi) secondo la definizione del dlgs 192/05 e successive modificazioni.

Detrazione 70% e  75%, requisiti tecnici specifici

L’intervento deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente.

Deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento).

Deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al dm 11 marzo 2008 come modificato dal dm 26 gennaio 2010.

Può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del dlgs 192/005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento.

Devono inoltre, avere le seguenti caratteristiche, come previsto dal vademecum Enea sulle schermature solari:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti)
  • devono essere mobili
  • devono essere schermature “tecniche”
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati validi tutti gli orientamenti
  • per le schermature non in combinazione con vetrate vengono escluse quelle con orientamento NORD

Per gli interventi agevolati al 75%, con riferimento alle tabelle 3 e 4 del decreto linee guida, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.

Devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Documentazione necessaria

  1. documentazione da trasmettere all’ENEA entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2017: http://finanziaria2017.enea.it):
    • scheda tecnica redatta da un tecnico abilitato, con i dati di cui all’Allegato A al “decreto edifici” opportunamente modificato e integrato
    • scheda descrittiva dell’intervento (Allegato E”)
  2. documentazione da conservare a cura del cliente:
    • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio albo professionale) che deve contenere:
      • la dichiarazione che l’intervento riguardi parti comuni dell’edificio e che abbia incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’edificio verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno;
      • i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
      • i valori delle trasmittanze termiche dei nuovi elementi strutturali (strutture opache e/o trasparenti);
      • la verifica che i valori delle trasmittanze dei nuovi elementi strutturali rispettino i pertinenti limiti riportati nella tabella 2 del dm 26 gennaio 2010;
      • i valori di gtot delle schermature solari nel caso che esse siano state installate;
      • per gli interventi di tipo b), con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, la dichiarazione che l’involucro dell’intero edificio, sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva, abbia qualità bassa prima della realizzazione degli interventi, e che sia stata conseguita dopo la realizzazione degli interventi almeno la qualità media per entrambe le suddette prestazioni;
      • la dichiarazione che tutti gli interventi realizzati rispettano le leggi e le normative nazionali e ocali in tema di sicurezza e di efficienza energetica
    • copia degli attestati di prestazione energetica (APE) dell’intero edificio, ante e post intervento redatti esclusivamente ai fini della richiesta delle detrazioni fiscali, prendendo in considerazione l’edificio nella sua interezza, al fine di valutare le qualità delle prestazioni invernale ed estiva dell’involucro edilizio (tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al “decreto linee guida”). In assenza di impianti centralizzati di climatizzazione estiva ed invernale essi sono possono essere sostituiti dai corrispondenti impianti virtuali standard di cui alla tabella 1 del paragrafo 5.1 dell’allegato 1 al “decreto linee guida” con le caratteristiche ivi indicate;
    • copia degli attestati di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali
    • copia delle relazioni tecniche, necessarie, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del dlgs 192/05 e s.m.i.;
    • originali degli Allegati inviati all’ENEA debitamente firmati)
    • schede tecniche dei materiali e dei componenti
    • fatture relative alle spese sostenute
    • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale della ripartizione delle spese
    • ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (codice fiscale) e i dati del beneficiario del bonifico (numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario)
    • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale ricevuta della raccomandata postale.